Nuove trasmittanze termiche per finestre a ecobonus
Lo prevede il Decreto interministeriale Requisiti tecnici a corredo del provvedimento del Superbonus 110% in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le trasmittanze termiche per le finestre a ecobonus, o meglio per il termine molto largo di “finestre comprensive di infissi” a giorni subiranno un generale decremento dei valori limite. Si tratta dei valori da non superare se si vuole godere dell’ecobonus per la sostituzione dei vecchi infissi. Lo prevede il Decreto Requisiti tecnici che giunge a corredo del notissimo, forse troppo, Superbonus 110% ma che impatta anche sulla normale sostituzione degli infissi che gode della detrazione fiscale del 50%. Il decreto prevede altre due disposizioni importanti: per la prima volta i costi delle finestre avranno dei massimali da non oltrepassare ed entrerà subito in vigore
Le nuove trasmittanze termiche previste dal decreto attuativo, e riprese qui in alto, sono previste dalla Tabella 1 – Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni dell’Allegato E – Requisiti degli interventi di isolamento termico, presente a pag. 45 del decreto attuativo, e ripresa qui a lato.
La Tabella 1 prevede quattro voci di interventi agevolati sia dal Superbonus 110% che dall’ecobonus 50% per le quali vengono specificati i valori di soglia, ovvero limite, delle trasmittanza termiche delineati per le sei zone climatiche, dalla a alla F, in cui è stato suddiviso il paese.
Le voci che appaiono in Tabella 1 sono:
i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946);
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946);
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946);
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1).
Per quest’ultima voce si assiste a un calo generalizzato dei valori limite, peraltro già segnalato qualche settimana fa su queste pagine con alcune nostre considerazioni, rispetto ai valori attuali delle trasmittanze termiche che sono in vigore dal 1° gennaio 2010.
Da allora acqua ne è passata sotto i ponti. E’ arrivato il Decreto Requisiti minimi del 26 giugno 2015 che ha abbassato i valori di legge per le installazioni di infissi nel nuovo e nel rinnovo e che ha previsto una forte riduzione dei valori delle trasmittanze termiche dei componenti edilizi dal 1° gennaio 2021, cioè fra pochi mesi. La tabella dei valori per le detrazioni fiscali ha dovuto tener conto necessariamente conto di quanto sarà obbligatorio di legge a partire dall’anno prossimo proponendo dei valori leggermente inferiori per premiare chi è più virtuoso della legge.
Qui sopra proponiamo una tabella comparativa dei valori tra il vecchio e il nuovo ecobonus, e i valori di legge attuali e prossimi previsti dal DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.
Precisazione importante: il decreto in via di pubblicazione conferma il valore massimo di 60 mila € per l’intervento di sostituzione degli infissi pr unità immobiliare, la detrazione del 50% e il periodo di detrazione di 10 anni. Altra precisazione indispensabile è che con il termine di finestre comprensive di infissi si intendono le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi. Ovvero le finestre vere e proprie, ma anche le porte di ingresso, le porte e i portoni da garage, e pure le porte interne quando contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio.
Altra precisazione importante è che il Decreto Requisiti Tecnici impone per la prima volta nella storia dell’ecobonus dei costi massimi per gli infissi, di cui abbiamo già riferito qui.
Attenzione anche al fatto che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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